Art. 1.
(Modifiche al codice di procedura penale
in materia di notificazioni).

      1. All'articolo 148 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al comma 1 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «ovvero, se eseguite con il mezzo della posta, dal segretario o dal cancelliere, con corresponsione del relativo compenso forfetario»;

          b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

      «2. Nei procedimenti con detenuti, il giudice può disporre che, in caso di urgenza, le notificazioni siano eseguite dalla polizia penitenziaria del luogo in cui i destinatari sono detenuti, con l'osservanza delle norme del presente titolo. Nei procedimenti davanti al tribunale per il riesame, in caso di urgenza, il giudice può altresì disporre che le notificazioni siano eseguite dalle sezioni della polizia giudiziaria presso le procure della Repubblica, ferma restando l'osservanza delle norme del presente titolo»;

          c) al comma 2-bis, primo periodo, dopo le parole: «con mezzi tecnici idonei» sono aggiunte le seguenti: «, compresa la posta elettronica».

      2. Al comma 1 dell'articolo 151 del codice di procedura penale sono aggiunte,

 

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in fine, le seguenti parole: «Nei processi con detenuti e nei soli casi d'urgenza le notificazioni possono essere eseguite dalla polizia giudiziaria anche al di fuori della delega a compiere gli atti o dell'obbligo di eseguirli. Le medesime notificazioni possono essere eseguite anche da ogni altro corpo avente compiti di polizia, compresi la polizia municipale e il Corpo forestale dello Stato».

      3. All'articolo 157 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al comma 1 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nella prima notifica all'imputato è dato allo stesso avviso che le successive saranno fatte presso il difensore di fiducia, il quale può rifiutare la domiciliazione»;

          b) al comma 8-bis, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «I difensori non possono rifiutare la notificazione».

      4. All'articolo 159 del codice di procedura penale è aggiunto, in fine, il seguente comma:

      «2-bis. In caso di irreperibilità, dichiarata a norma del comma 1, sono sospesi il processo e i termini di prescrizione. Il pubblico ministero, tuttavia, procede ugualmente alla raccolta delle prove e può promuovere forme anticipate di raccolta delle prove con incidente probatorio».